(massima n. 1)
L'art. 593 cod. proc. pen. - che, in difetto di una lex specialis come l'art. 37 D.Lgs. n. 274 del 2000 per l'imputato, assume portata generale - e la lettura sistematica fondata sul significato dell'art. 38 D.Lgs. n. 274 del 2000, depongono per l'inappellabilitą della sentenza della parte civile avverso le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. Sono, quindi, questi dati normativi a costituire il fondamento di una lettura specificatrice del generale potere di impugnazione attribuito dall'art. 576 cod. proc. pen.