(massima n. 1)
In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, anche successivamente alla riforma di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la parte civile, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 38 d.lgs 28 agosto 2000 n. 274, continua a essere legittimata a proporre appello, ai soli effetti civili, avverso le sentenze di proscioglimento di cui al comma 3 dell'art. 593 cod. proc. pen., come modificato dal decreto citato, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 576 cod. proc. pen., riferibile anche a tale procedimento in forza dell'art. 2 del citato d.lgs. n. 274 del 2000.