(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, č ammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso sentenza di natura processuale, nel caso in cui la stessa sia stata irrimediabilmente vulnerata nelle proprie posizioni dal provvedimento impugnato, risultando portatrice di un interesse concreto alla sua rimozione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la parte civile fosse legittimata a impugnare la decisione con la quale, per l'affermata incompetenza territoriale del primo giudice, era stata annullata la condanna da questi pronunciata, con conseguente caducazione della statuizione civile e regressione del processo, sul rilievo della sussistenza del concreto pericolo di scadenza del termine di prescrizione del reato, che avrebbe comportato il venir meno della tutela dei diritti della stessa in sede penale).