(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, anche successivamente alla riforma di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la parte civile č legittimata a proporre appello, ai soli effetti della responsabilitā civile, avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal Tribunale a norma dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. cit., tenuto conto della specialitā del sistema impugnatorio come regolato dal disposto di cui all'art. 576 cod. proc. pen. (Ordina trasmissione degli atti, TRIBUNALE LOCRI, 13/10/2023)