(massima n. 1)
In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, la parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato č legittimata a proporre appello, ai soli effetti della responsabilitā civile, avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate anche in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disciplina di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. non si applica alla impugnazione della parte civile).