(massima n. 1)
Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di primo grado che, data al fatto una diversa definizione giuridica, abbia dichiarato la prescrizione del reato, quando dalla operata riqualificazione discende l'impossibilitą di conseguire la condanna dell'imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno nel procedimento penale. (Fattispecie in tema di riqualificazione, operata nella sentenza di primo grado, del delitto di concussione in quello di induzione indebita a dare o promettere utilitą).