(massima n. 1)
Nel giudizio di appello avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, ove la pronuncia assolutoria sia divenuta definitiva limitatamente agli effetti penali a causa della mancata impugnazione o della rinuncia alla stessa da parte del pubblico ministero e dell'imputato, il giudice penale, ai fini dell'accertamento della responsabilitā civile conseguente alla impugnazione della parte civile ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., non deve valutare i presupposti della pronuncia assolutoria, che č divenuta intangibile, ma č tenuto a pronunciarsi sul riconoscimento del fatto come illecito civile. (Fattispecie in cui ha trovato applicazione, "ratione temporis", la disciplina di cui all'art. 573 cod. proc. pen. nel testo anteriore alla riforma recata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).