(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, č ammissibile il ricorso per cassazione della sola parte civile avverso la sentenza con la quale, in assenza di una motivazione puntuale e specifica, il giudice d'appello abbia riformato la condanna di primo grado assolvendo l'imputato con formula definitivamente liberatoria agli effetti penali, in quanto il ribaltamento della pronuncia di condanna si ripercuote anche sul piano civile. (Fattispecie in cui la costituzione della parte civile era avvenuta in epoca anteriore al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).