Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 35419 del 17 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di impugnazioni, la parte civile č legittimata a proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. anche a seguito della modifica dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, in quanto questa disposizione riferisce testualmente il divieto di esperibilitā del gravame al solo pubblico ministero, mentre alla parte civile si applica l'autonoma disciplina di cui all'art. 576 cod. proc. pen.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.