(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, la parte civile č legittimata a proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. anche a seguito della modifica dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, in quanto questa disposizione riferisce testualmente il divieto di esperibilitā del gravame al solo pubblico ministero, mentre alla parte civile si applica l'autonoma disciplina di cui all'art. 576 cod. proc. pen.