(massima n. 1)
Quando la sentenza di appello assolve l'imputato e il Pubblico Ministero non impugna, il ricorso della parte civile ex art. 576 c.p.p. devolve al giudice dell'impugnazione la cognizione ai soli effetti civili, imponendo l'applicazione del criterio probatorio del "pił probabile che non" e precludendo qualsiasi rivalutazione della responsabilitą penale o "riapertura" del capo penale coperto dall'assoluzione.