(massima n. 1)
La parte civile č legittimata, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., a proporre impugnazione avverso la sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste", atteso che il termine "proscioglimento" va interpretato in senso estensivo, comprendendo ogni pronuncia assolutoria idonea a pregiudicare l'interesse al risarcimento del danno, anche in ragione dell'efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile nel giudizio civile ex art. 652 c.p.p.