(massima n. 1)
In caso di sentenza pronunziata in grado di appello che prosciolga l'imputato per prescrizione del reato, già maturata in primo grado, senza revocare le statuizioni civili, il ricorso per cassazione del predetto, volto a ottenere l'assoluzione nel merito e non contenente specifiche doglianze afferenti alle statuizioni civili, deve intendersi proposto ai soli fini penali, non trovando applicazione la previsione dell'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., in quanto l'eventuale conferma delle anzidette statuizioni non dipende dalla decisione assunta ai fini penali, specificamente impugnata, sicché, nel decidere sull'ammissibilità del ricorso, è preclusa alla Corte di cassazione ogni valutazione delle stesse.