(massima n. 1)
L'impugnazione dell'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria e al risarcimento del danno in favore della parte civile, qualora riguardi il solo punto della recidiva, deve essere proposta con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in quanto, non comportando il riconoscimento di siffatta aggravante alcun effetto sulle disposte statuizioni civili poiché non incide sulla gravitą del fatto-reato, č da escludersi l'applicazione della disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen.