(massima n. 1)
L'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30/12/2022 ex art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, riguardante la decisione delle impugnazioni per i soli interessi civili, è applicabile anche ai giudizi di impugnazione pendenti al momento della sua entrata in vigore.(In motivazione, la Corte ha precisato che, per l'assenza di una disciplina transitoria, il principio del "tempus regit actum" impone di fare riferimento, onde individuare la normativa applicabile, a quella vigente al momento in cui è verificata dal giudice penale la non inammissibilità dell'impugnazione, cui consegue, per ciò solo, l'automatica prosecuzione del giudizio davanti al giudice civile).