(massima n. 1)
L'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, riguardante la decisione delle impugnazioni per i soli interessi civili, č applicabile esclusivamente ai giudizi di impugnazione proposti avverso sentenze emesse a partire dal 30 dicembre 2022. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in assenza di disciplina transitoria, il regime delle impugnazioni deve essere determinato, conformemente alla regola di cui all'art. 11 disp. prel. cod. civ., in base alla normativa vigente al momento della pronunzia della sentenza impugnata, posto che č in rapporto a tale atto e al tempo del suo perfezionarsi che devono essere valutati la facoltā di impugnazione, la sua estensione, nonché i modi e i termini del suo esercizio, ivi comprese le peculiaritā che incidono sulla formulazione dell'atto impugnatorio).