(massima n. 1)
L'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30/12/2022 ai sensi dell'art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, riguardante la decisione delle impugnazioni per i soli interessi civili, č applicabile anche ai giudizi d'impugnazione pendenti al momento della sua entrata in vigore. (In motivazione, la Corte ha precisato che la prosecuzione del giudizio davanti al giudice civile non arreca pregiudizio, in termini di legittimo affidamento delle parti nello svolgimento del processo secondo le regole vigenti al tempo del compimento degli atti, a colui che abbia impugnato prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione, rilevando, tra l'altro, che, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 182 del 2021, gią oggi il giudice penale chiamato a verificare la sussistenza dell'illecito civile ai sensi dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen. deve attenersi al criterio civilistico del "pił probabile che non", per cui la prosecuzione in sede civile non comporterą, rispetto al passato, alcuna modificazione nella regola probatoria ai fini dell'affermazione della responsabilitą ai soli fini civili).