Cassazione penale Sez. III ordinanza n. 7625 del 11 gennaio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 in forza del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, trova applicazione anche nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili relativi a sentenze precedenti alla sua entrata in vigore. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'immediata applicazione della disposizione ai giudizi di cassazione in corso, indipendentemente dal momento della pronuncia della sentenza impugnata, non lede il principio di affidamento a un procedimento di impugnazione che si svolga in conformitą alle regole vigenti al momento in cui gli atti processuali sono compiuti).

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