(massima n. 1)
Ai fini dell'individuazione del regime applicabile al rinvio per la prosecuzione del giudizio di impugnazione ex art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30/12/2022, ex art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 - la regola del "tempus regit actum" impone di far riferimento al momento della deliberazione della sentenza impugnata.