(massima n. 1)
L'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore a decorrere dal 30/12/2022 ex art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, riguardante la decisione per i soli interessi civili, è applicabile anche nei giudizi di impugnazione introdotti prima o relativi a sentenze precedenti alla sua entrata in vigore. (In motivazione, la Corte ha precisato che, per l'assenza di una disciplina transitoria, il principio del "tempus regit actum" impone di fare riferimento, onde individuare la normativa applicabile, a quella vigente al momento in cui è verificata dal giudice penale la non inammissibilità dell'impugnazione, "actus" cui consegue l'automatica prosecuzione del giudizio davanti al giudice civile, considerato che la nuova disciplina non incide né sul diritto ad impugnare, né sulle modalità di presentazione dell'impugnazione).