Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 11516 del 26 gennaio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di ricorso per cassazione ai soli effetti civili, il rinvio per la prosecuzione del giudizio alla sezione civile della Corte, ove non sia inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere disposto per la sola decisione "sulle questioni civili", non trovando applicazione detta disposizione nel caso in cui siano dedotte anche questioni processuali diverse che, ove fondate, determinino l'annullamento della sentenza ex art. 622 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a ricorso proposto dalle parti civili avverso la sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione, ritenendo erroneamente intervenuta la revoca della costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 82 cod. proc. pen., in cui la Corte ha annullato la decisione con rinvio al giudice civile competente in grado di appello).

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