(massima n. 1)
Non č impugnable il provvedimento con cui la Corte d'appello, investita dell'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste", abbia ritenuto, ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, l'ammissibilitą dell'impugnazione e rinviato per la prosecuzione del giudizio alla sezione civile della stessa Corte d'appello.