(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, nel caso di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilitą dell'appello proposto dalla parte civile ai soli effetti civili trova applicazione il disposto di cui all'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. in quanto si tratta di provvedimento che, precludendo al giudice di esaminare le ragioni poste a fondamento della decisione, č equiparabile alla conferma della sentenza appellata.