(massima n. 1)
E' ricorribile per cassazione, in quanto affetta da abnormitą strutturale, l'ordinanza ex art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. con cui la corte di appello, nel rimettere le parti innanzi al giudice civile per la prosecuzione del giudizio, abbia imposto loro di provvedere alla sua "riassunzione" davanti a quest'ultimo, posto che l'indicata disposizione ne prevede la mera traslazione dal settore penale a quello civile, senza soluzione di continuitą o necessitą di iniziative delle parti.