Cassazione penale Sez. II sentenza n. 29552 del 9 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

E' ricorribile per cassazione, in quanto affetta da abnormitą strutturale, l'ordinanza ex art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. con cui la corte di appello, nel rimettere le parti innanzi al giudice civile per la prosecuzione del giudizio, abbia imposto loro di provvedere alla sua "riassunzione" davanti a quest'ultimo, posto che l'indicata disposizione ne prevede la mera traslazione dal settore penale a quello civile, senza soluzione di continuitą o necessitą di iniziative delle parti.

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