(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, il disposto dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. non trova applicazione nel caso in cui il versante penalistico della regiudicanda non sia esaurito per avere l'imputato proposto concorrente gravame sui capi penali della sentenza di condanna connessi a quelli civili impugnati dalla parte civile, determinandosi, in tal caso, un "simultaneus processus" che giustifica la trattazione congiunta innanzi al giudice penale. (Fattispecie in cui l'imputato aveva impugnato la condanna per cessione di sostanze stupefacenti in cambio di prestazioni sessuali, mentre la parte civile aveva impugnato l'assoluzione per il connesso reato di violenza sessuale).