(massima n. 1)
Č inammissibile, per difetto di specificitā dei motivi, l'atto di appello proposto dal pubblico ministero su richiesta della parte civile, ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., nel quale l'appellante si limiti a richiamare le censure contenute nella predetta richiesta, senza incorporarle testualmente e per esteso, ancorché utilizzi formule per le quali esse devono "intendersi ritrascritte" ovvero costituiscono "parte integrante" dell'impugnazione.