(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, la volontą dell'imputato, cui compete la valutazione dei propri reali interessi e della convenienza della richiesta da fare, prevale su quella del difensore, sicchč, in presenza di una formale dichiarazione dell'imputato che "rinuncia ai termini di legge" avverso la sentenza d'appello e richiede che la stessa "passi in giudicato", deve dichiararsi inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore. (Conf.: n. 1457 del 1993, Rv. 197183-01).