(massima n. 1)
Il ricorso diretto per cassazione non č convertibile in appello, con conseguente inammissibilitą del gravame, quando, attraverso la ricerca dell'effettiva volontą del ricorrente, si accerti che lo stesso abbia voluto deliberatamente impugnare il provvedimento con un mezzo o per motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza sia della improponibilitą del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato, quanto della esistenza di altro ed unico rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema e dallo stesso ricorrente rifiutato. (Fattispecie relativa a ricorso che, pur richiamando, nell'intestazione, l'art. 569 cod. proc. pen., con richiesta, nelle conclusioni, di annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata, deduceva vizi di motivazione e sollecitava la Corte di appello a rinnovare l'istruttoria dibattimentale per la mancata assunzione di prove decisive).