(massima n. 1)
In tema di misure cautelari reali, nel giudizio conseguente all'annullamento, da parte della Corte di cassazione, del provvedimento di sequestro preventivo impugnato con ricorso "per saltum", il Tribunale del riesame, individuato quale giudice del rinvio ex art. 569, comma 4, cod. proc. pen., ha piena cognizione e può disporre la misura richiesta pur in assenza di impugnazione avanti a sé del provvedimento annullato dalla Corte. Non gli è preclusa infatti la valutazione degli elementi indiziari in base ai quali era stata chiesta l'emissione della misura e delle ragioni che rendono opportuna l'imposizione della cautela in vista della confisca del bene.