(massima n. 1)
La sentenza di non luogo a procedere emessa, ex art. 544-ter, cod. proc. pen., in esito all'udienza di comparizione predibattimentale č impugnabile con appello a norma dell'art. 544-quater, cod. proc. pen., ma non con ricorso per cassazione "per saltum", essendo riconosciuto tale mezzo di impugnazione, ai sensi dell'art. 569, cod. proc. pen., con riguardo alle sole sentenze che definiscono, nel merito, il primo grado di giudizio o ad altre tipologie di decisione espressamente indicate. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che in caso di erronea proposizione del ricorso "per saltum" l'impugnazione deve essere riqualificata in termini di appello).