(massima n. 1)
Non dev'essere disposta la traduzione dell'imputato detenuto nel caso in cui sia rappresentato in udienza da un procuratore speciale, nominato a seguito di richiesta di definizione del processo con rito alternativo ex art. 420, comma 2-ter, secondo periodo, cod. proc. pen., come richiamato, per l'udienza dibattimentale, dall'art. 554-bis, comma 2, cod. proc. pen., dovendosi ritenere lo stesso presente "ex lege", in ragione della consapevole scelta abdicativa in ordine alla propria personale partecipazione al giudizio.