(massima n. 1)
La mancata comparizione all'udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito che la sua assenza sarebbe stata valutata come volontà di rimettere la querela, può integrare remissione tacita ai sensi dell'art. 152, comma secondo, cod. pen., anche al di fuori dell'ipotesi tipizzata, di cui al comma terzo, n. 1, della disposizione citata, che prevede la citazione del predetto in qualità di testimone. (Fattispecie relativa a remissione tacita di querela da parte della persona fisica, citata in giudizio in rappresentanza dell'ente).