Cassazione penale Sez. II sentenza n. 41028 del 5 novembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata comparizione all'udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito che la sua assenza sarebbe stata valutata come volontà di rimettere la querela, può integrare remissione tacita ai sensi dell'art. 152, comma secondo, cod. pen., anche al di fuori dell'ipotesi tipizzata, di cui al comma terzo, n. 1, della disposizione citata, che prevede la citazione del predetto in qualità di testimone. (Fattispecie relativa a remissione tacita di querela da parte della persona fisica, citata in giudizio in rappresentanza dell'ente).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.