(massima n. 1)
In tema di sequestro preventivo, la competenza a decidere sull'istanza di revoca appartiene al giudice del dibattimento quando sia avvenuta l'emissione del decreto instaurativo del giudizio e sia stato gią trasmesso alla cancelleria del predetto il fascicolo processuale, anche nel caso in cui la richiesta risulti presentata prima di tale trasmissione e non sia stata tempestivamente esaminata dal giudice per le indagini preliminari.