(massima n. 1)
Non sussiste alcuna incompatibilitā del GIP ad intervenire in relazione ai reati a citazione diretta, ed anzi risulta del tutto coerente con il sistema esistente, nel quale egli č giudice di tutte le indagini preliminari, senza distinzione tra i reati per i quali č prevista l'udienza preliminare e quelli per i quali č esclusa. Ed invero, il vaglio in ordine agli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari e la loro valutazione, anche in proiezione del giudizio, č una funzione cui č ordinariamente preposto il GIP, quale giudice di quella fase. Egli č inoltre competente ad emettere le misure cautelari reali e personali anche in relazione ai reati per cui č prevista la citazione diretta, e tale funzione permane fino alla trasmissione del fascicolo del dibattimento e del decreto di citazione per l'udienza predibattimentale, provvedendo altresė, fino a tale momento, al compimento degli atti urgenti (art. 554 cod. proc. pen.). Spetta ancora al GIP, ai sensi dell'art. 459 cod. proc. pen., decidere sull'istanza di emissione del decreto penale di condanna avanzata dal pubblico ministero, anche nel caso in cui si tratti di reati per i quali non č prevista l'udienza preliminare e il medesimo giudice č altresė competente, ai sensi degli artt. 464 e 557 cod. proc. pen., per i riti alternativi richiesti con l'opposizione al decreto penale emesso. Inoltre, a prescindere dalla tipologia di reato, il GIP decide sulla richiesta di applicazione della pena avanzata nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 447 cod. proc. pen.