(massima n. 1)
Il rinvio dell'udienza e la correlata sospensione del procedimento, previsti come esercizio di una facoltą da parte del giudice della cognizione dall'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., possono assumere carattere vincolato ove il giudice reputi necessario acquisire informazioni utili a valutare l'adeguatezza della pena sostitutiva oppure quando avendo gią valutato come adeguata la pena sostitutiva, debba provvedere all'elaborazione o all'integrazione del programma di trattamento, la cui predisposizione da parte dell'imputato non č prevista dalla legge come condizione di ammissibilitą della richiesta di sostituzione della pena, diversamente da quanto disposto dall'art. 464-bis, comma 4, cod. proc. pen. in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova che prevede, per l'appunto, che all'istanza sia allegato il programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna o, quanto meno, la richiesta della sua elaborazione all'ufficio di esecuzione penale esterna, quali requisiti di ammissibilitą dell'istanza di sospensione.