Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2557 del 28 aprile 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

Se per il trasferimento dei titoli nominativi, compresi quelli azionari di societą, necessitano la loro materiale consegna all'acquirente ed il cosiddetto transfert , tuttavia, in mancanza dei predetti elementi, le parti possono concludere un contratto perfetto ed incondizionato di vendita con effetti obbligatori, non soggetto ad alcuna specifica forma, per cui il venditore sia tenuto a trasferire la proprietą dei titoli nominativi, non appena ne abbia acquistata la disponibilitą materiale e giuridica. In tal caso, ai fini dell'esecuzione del trasferimento in questione, occorre, a norma dell'art. 2022, primo comma, c.c., l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e sul registro dell'emittente ovvero il rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare, con relativa annotazione nel registro, mentre, per contro, non č sufficiente il rilascio del cosiddetto «fissato bollato», che č imposto per ragioni fiscali inerenti alla conclusione dei contratti di borsa e non ha certo una funzione surrogatoria dell'esecuzione del transfert, potendo soltanto valere come ulteriore documentazione di una cessione meramente consensuale.

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