(massima n. 1)
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, in base alla riforma Cartabia, il giudice di appello č tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilitā solo su richiesta dell'imputato, e non ha l'obbligo di proporre all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva. La sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto dell'imputato, ma rientra nell'ambito della valutazione discrezionale del giudice, alla luce dei criteri previsti dalla legge. In assenza di una richiesta dell'imputato, il giudice di secondo grado non č obbligato a motivare in ordine alla insussistenza dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle pene sostitutive. L'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di applicazione di una pena sostitutiva di cui all'art. 545-bis, comma 1, c.p.p., non comporta la nullitā della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva.