(massima n. 1)
In caso di giudizio di appello svoltosi in presenza, la parte che non abbia sollecitato l'apertura del subprocedimento previsto dall'articolo 545 bis del Codice di procedura penale, non può impugnare per cassazione il mancato avviso del giudice sulla possibilità di applicazione delle pene sostitutive di quella detentiva breve. Quando si tratta, invece, di appello svoltosi col rito cartolare, e vi sia stata richiesta di pena sostitutiva anche successiva alla presentazione dell'atto impugnatorio il condannato può di fronte alla Cassazione lamentare l'illegittimità del silenzio serbato dal giudice sulla richiesta.