(massima n. 1)
Non costituisce causa di nullitā per violazione del disposto di cui all'art. 545 cod. proc. pen. la discrasia tra l'intestazione della sentenza di appello, in cui, al pari del dispositivo letto in udienza, č esattamente indicato il provvedimento impugnato, e il dispositivo trascritto dopo la motivazione, in cui č indicata la conferma di sentenza diversa da quella oggetto del processo, trattandosi di errore materiale, che non esplica alcuna influenza sull'esito finale del giudizio.