(massima n. 1)
In tema di dichiarata inammissibilitą dell'appello, la decisione della Corte di appello resa ai sensi dell'art. 544, comma 1 e 545, commi 2 e 3, cod. proc. pen., letta in udienza alla presenza della Procura Generale, non necessita di notificazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale appellante ove non sia stata accordata la delega di cui all'art. 570, comma 3, cod. proc. pen. Il termine per proporre ricorso per cassazione č quello di quindici giorni dalla lettura in udienza, ai sensi dell'artt. 591, comma 1, lettera c), 585 comma 1, lettera a) e comma 2 lettera b), cod. proc. pen.