(massima n. 1)
La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 541, c.p.p., trova il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione del suo diritto. Ne consegue che essa non può essere pronunziata in favore della parte civile vittoriosa che non abbia partecipato al giudizio d'appello, poiché essa, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. Principio applicabile anche nel caso in cui, potendo la parte civile comunque partecipare al giudizio di appello chiedendone la trattazione in forma orale ovvero depositando le sue conclusioni, abbia scelto di presentare le conclusioni oltre il termine perentorio indicato così che le stesse debbano considerarsi tamquam non esset, sicché non può ritenersi che la parte civile abbia partecipato al giudizio di appello, svolgendo un'attività processuale che debba essere ristorata.