(massima n. 1)
L'imputato ammesso a patrocinio a spese dello Stato, nel caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile del pari ammessa al beneficio, deve essere altresģ condannato alla rifusione, in favore dell'Erario, delle spese processuali da quest'ultima sostenute, non potendo le stesse restare a carico dello Stato. (In motivazione, la Corte ha precisato che trova applicazione analogica la previsione dell'art. 110, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, anche in ragione del principio generale di soccombenza, sancito dall'art. 541 cod. proc. pen.).