(massima n. 1)
In materia di attivitā ispettive e di vigilanza, a partire dal momento in cui č possibile attribuire rilevanza penale al fatto, l'art. 350 c.p.p. rientra tra le disposizioni di rito di cui č necessario garantire l'osservanza, ex art. 220 disp. att. c.p.p., con la conseguenza che le dichiarazioni spontanee dell'indagato nel luogo e nell'immediatezza del fatto sono utilizzabili ai sensi del comma 7 del predetto art. 350, a differenza di quelle rese su richiesta o sollecitazione degli inquirenti, delle quali, invece, č vietata qualunque utilizzazione, in base ai commi 5 e 6 della medesima disposizione.