(massima n. 1)
L'acquisizione da parte della polizia giudiziaria del numero di utenza telefonica mobile attraverso l'esame, all'insaputa dell'indagato, dell'apparecchio cellulare a lui in uso rientra tra gli atti urgenti e "innominati" demandati agli organi di polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 55 e 348 cod. proc. pen., e, come tale, non è soggetta ad una preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria e neppure alla necessaria documentazione prevista dall'art. 357 cod. proc. pen., che non fa riferimento alle attività ed operazioni di cui all'art. 348 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha aggiunto che detta attività non è qualificabile come perquisizione, non essendo finalizzata alla ricerca del corpo del reato o di cose pertinenti al reato, né come ispezione di cose, atteso che l'utenza non è qualificabile come traccia o altro effetto materiale del reato, né è assimilabile alla acquisizione dei dati del traffico telefonico). (Rigetta, Trib. lib. Napoli, 20/12/2017)