(massima n. 1)
In caso di querela inoltrata a mezzo posta elettronica certificata da parte di un avvocato, l'apposizione della firma digitale dello stesso non costituisce autenticazione della sottoscrizione del querelante qualora il professionista non sia stato nominato prima della redazione dell'atto di querela, in quanto l'art. 39 disp. att. c.p.p. attribuisce potere di autenticazione della sottoscrizione al "difensore". (Rigetta, GIUDICE DI PACE PALERMO, 05/07/2023)