(massima n. 1)
In tema di reati perseguibili a querela, la manifestazione della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari, ma deve essere peraltro assolutamente chiara ed inequivocabile. Pertanto, non può desumersi dai contenuti di una mera denuncia di un fatto di reato, perché la denuncia - cioè la comunicazione all'Autorità dell'avvenuta consumazione di un fatto di reato - non è sufficiente a qualificare il relativo atto come querela, ove quest'ultimo non contenga l'univoca manifestazione, da parte del soggetto legittimato, della volontà di chiedere la punizione del colpevole, atteso che proprio in ciò consiste la differenziazione tra querela e denuncia. Né la manifestazione della volontà di querelarsi può inferirsi implicitamente da manifestazioni di volontà intervenute successivamente all'avvenuta denuncia, come anche dalla successiva costituzione di parte civile, pur se intervenuta entro il termine per presentare querela (accogliendo il ricorso della difesa, è stata esclusa la sussistenza di una valida querela in una vicenda in cui la persona offesa si era limitata a denunciare il furto subito, con una dichiarazione che lo stesso giudice di merito aveva riconosciuto sprovvista di una forma - anche solo di stile-volta ad indicare che i responsabili fossero individuati e puniti; non potendosi, peraltro, attribuire validità, ai fini della procedibilità, neppure alla successiva condotta tenuta dalla parte offesa, in sede di dichiarazioni testimoniali dibattimentali, a distanza di quattro anni dai fatti).