Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 614 del 11 gennaio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

La transazione, ai sensi degli artt. 1362 e 1965 c.c., deve essere interpretata alla luce del suo contenuto letterale e del comportamento delle parti. L'accordo che non fa esplicito riferimento alla condizionalitą di future decisioni giudiziarie deve essere inteso come definitivo e completo rispetto alla controversia chiusa in quella sede.

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