(massima n. 1)
La transazione, ai sensi degli artt. 1362 e 1965 c.c., deve essere interpretata alla luce del suo contenuto letterale e del comportamento delle parti. L'accordo che non fa esplicito riferimento alla condizionalitą di future decisioni giudiziarie deve essere inteso come definitivo e completo rispetto alla controversia chiusa in quella sede.