Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 30930 del 25 novembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Affinché un negozio possa essere considerato transattivo è necessario, da un lato, che esso abbia ad oggetto una res dubia, e cioè cada sopra un rapporto giuridico avente, almeno nell'opinione delle parti, carattere d'incertezza, e, dall'altro lato, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche, il cui contenuto può essere il più vario e può consistere anche nella rinuncia ad un diritto, cui corrisponda l'assunzione di un obbligo nei confronti di un terzo, nel qual caso la transazione si configura come contratto a favore di terzo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione con la quale è stata ritenuta res inter alios acta la transazione, intervenuta tra committente venditore, appaltatore dei lavori e condominio, con cui l'appaltatore si era impegnato ad eliminare i vizi insorti - nell'ambito degli eseguiti lavori di ristrutturazione - anche in immobili di proprietà esclusiva).

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