Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3825 del 20 novembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La nomina del difensore di fiducia, effettuata, in funzione della propria assistenza, dalla persona informata sui fatti che rende spontanee dichiarazioni, può conservare validità ed efficacia nel caso di successiva iscrizione del suo nominativo nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., spettando al giudice di merito verificare, secondo un criterio sostanziale e non meramente formale, l'attribuibilità ad essa della qualità di persona indagata nel momento in cui ha reso tali dichiarazioni, con accertamento che, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio le sentenze di primo e di secondo grado con le quali era stata rigettata l'eccezione di nullità del decreto di citazione per l'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p., sul rilievo che, al momento della sua nomina, difettasse una formale iscrizione nel registro degli indagati del soggetto che l'aveva effettuata, senza alcuna valutazione delle circostanze indiziarie emergenti dal verbale di spontanee dichiarazioni). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 26/03/2025)

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.