(massima n. 1)
La nomina del difensore di fiducia, effettuata, in funzione della propria assistenza, dalla persona informata sui fatti che rende spontanee dichiarazioni, può conservare validità ed efficacia nel caso di successiva iscrizione del suo nominativo nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., spettando al giudice di merito verificare, secondo un criterio sostanziale e non meramente formale, l'attribuibilità ad essa della qualità di persona indagata nel momento in cui ha reso tali dichiarazioni, con accertamento che, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio le sentenze di primo e di secondo grado con le quali era stata rigettata l'eccezione di nullità del decreto di citazione per l'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p., sul rilievo che, al momento della sua nomina, difettasse una formale iscrizione nel registro degli indagati del soggetto che l'aveva effettuata, senza alcuna valutazione delle circostanze indiziarie emergenti dal verbale di spontanee dichiarazioni). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 26/03/2025)