(massima n. 1)
La tardiva annotazione della notitia criminis nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p., nel testo antecedente alla cd. Riforma Cartabia, con l'indicazione del nome dell'indagato, non determina l'inutilizzabilitā degli atti di indagine compiuti prima dell'iscrizione stessa. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'apprezzamento della tempestivitā dell'iscrizione rientra nell'esclusiva valutazione del pubblico ministero ed č sottratto al sindacato del giudice, ferma la configurabilitā di ipotesi di responsabilitā disciplinari o penali nei confronti del pubblico ministero negligente).