(massima n. 1)
La disposizione con la quale il giudice, ai sensi dell'art. 331, comma 1, c.p.p., ordina trasmettersi gli atti al pubblico ministero per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine ad un fatto-reato, diverso e ulteriore rispetto a quello oggetto del giudizio, non č impugnabile, trattandosi di provvedimento avente carattere puramente ordinatorio e non decisorio, la cui adozione non pregiudica posizioni soggettive, comunque tutelabili in diversa sede. (In motivazione, la suprema Corte ha escluso che l'ordine di trasmissione possa essere affetto da abnormitą strutturale, essendo conseguente all'adempimento di un dovere derivante da una specifica previsione normativa, ovvero da abnormitą funzionale, non determinando alcuna stasi o indebita regressione del processo).